Art. 1
In vigore dal 27 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Nel licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali statali con insegnamento in lingua slovena si applicano gli orari di insegnamento stabiliti nelle tabelle B, C e D annesse al decreto ministeriale 1 dicembre 1952, con l'aggiunta, in ciascuna tabella, della materia "lingua e lettere slovene" comportante un orario di insegnamento pari, per ciascuna classe, a quello previsto per la materia "lingua e lettere italiane".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-30;1635#art-1