Art. 1

In vigore dal 10 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di "Contabilità di Stato". Gli articoli dal n. 240, 241, 242 e 243 relativi all'ordinamento della scuola di specializzazione in oculistica sono soppressi e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in oculistica Art. 240. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ha sede presso la clinica oculistica il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Il numero massimo di iscritti per ciascun anno di corso è di quattro. Art. 241. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia e istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia), 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Anatomia patologica oculare; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea, e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'urea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio, della sua totalità e dell'orbita, glaucoma); 2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare; 3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio. Ortottica e pleottica; 4) Tecnica operatoria (1ª parte). 4° Anno: 1) Neurooftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria (2ª parte). Art. 242. - Gli insegnamenti sono integrati da conferenze stabilite dal direttore della scuola. Durante l'anno accademico gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni e di prestare servizio nella clinica oculistica. Art. 243. - Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento. L'art. 290, relativo alla scuola di perfezionamento in neuropsichiatria infantile è abrogato e sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di tre anni. Fanno parte del Consiglio della scuola i professori ufficiali di psichiatria e clinica pediatrica fra i quali il Consiglio di facoltà ogni anno designa il direttore della scuola. Il numero massimo degli iscritti per ogni anno di corso è di quindici. Art. 291. - L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente. "La scuola di perfezionamento in neuropsichiatria infantile funzionerà con i mezzi della clinica psichiatrica e con le tasse, soprattasse e contributi versati dagli iscritti". Gli articoli 313 e 314, relativi all'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia e terapia fisica sono abrogati e sostituiti con la seguente nuova denominazione e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in radiologia Art. 313. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'Istituto di radiologia il cui professore di ruolo è il direttore della scuola. Art. 314. - La scuola conferisce due diplomi: a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, che viene conseguito dopo quattro anni di corso; b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica e che viene conseguito dopo tre anni di corso. Art. 315. - Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di dieci allievi per anno. Art. 316. - Le materie di insegnamento per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia sono le seguenti: 1° Anno: 1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; 2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; 3) Anatomia radiologica normale; 4) Fisiologia radiologica; 5) Tecnica radiologica generale; 6) Semeiotica radiologica generale; 7) Fondamenti di radiobiologia; 8) Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: 1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi; 2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; 3) Fondamenti di radioterapia; 4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione; 5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica; 6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia. 3° Anno: 1) Diagnostica radiologica differenziale; 2) Dimostrazioni di casistica e di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo patologico; 3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento alla anatomia patologica; 4) Radioterapia tradizionale - Curieterapia; 5) Radioterapia con alte energie; 6) Elementi di medicina nucleare. Art. 317. - Le materie di insegnamento per conseguire il diploma di specialista in radiologia diagnostica sono le seguenti: 1° Anno: I corsi sono in comune a quelli previsti dall'articolo 315, 1° anno; 2° Anno: 1) Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati; 2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; 3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione; 4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica. 3° Anno: 1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi e apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica; 2) Radiodiagnostica clinica; 3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. Art. 318. - Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia; hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni. Al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte, per ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Il programma di insegnamento potrà essere integrato da conferenze, esercitazioni e seminari. Alla fine degli esami di corso gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma. Gli articoli 326, 327 e 328 relativi all'ordinamento del corso di perfezionamento in fisica nucleare applicata alla medicina sono abrogati e sostituiti con la seguente nuova denominazione e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 326. - La scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso il Centro di medicina nucleare dell'Università di Pisa, il cui direttore è anche il direttore della scuola. Art. 327. - Al corso possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di 10 per anno in base a concorso per titoli ed esami. Art. 328. - I laureati in medicina e chirurgia in Università ed Istituti superiori esteri potranno essere accolti nella scuola applicando per essi disposizioni analoghe a quelle previste dall'art. 13 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Art. 329. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: a) Matematica; b) Statistica; c) Fisica nucleare; d) Radiochimica; e) Teoria dei tracciati; f) Tecnica delle misure radioattive. 2° Anno: a) Semeiologia con radionuclidi; b) Terapia con radionuclidi; c) Dosimetria biologica; d) Patologia delle radiazioni; e) Prevenzione delle lesioni da radiazioni e legislazioni. Il programma dei corsi e delle esercitazioni sarà approvato dalla Facoltà. Art. 330. - Gli allievi devono sostenere al termine di ogni anno un esame di profitto per ogni materia di insegnamento e al termine del biennio un esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento approvato dalla direzione della scuola. Art. 331. - La scuola funzionerà con i mezzi del Centro di medicina nucleare, con le tasse, soprattasse e contributi versati dagli iscritti, e con gli eventuali finanziamenti di Enti nazionali, stranieri od internazionali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE. Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 114. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-30;1514#art-1

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