Art. 1
In vigore dal 5 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvar le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17, relativo alle propedeuticità di esame del corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che il secondo periodo è abrogato e sostituito dal seguente:
"Inoltre, non possono sostenere l'esame di Diritto romano, Esegesi delle fonti del diritto romano, Storia del diritto italiano, Esegesi delle fonti del diritto italiano e Diritto comune, prima di aver superato gli esami di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano, l'esame di Scienza delle finanze prima di quello di Economia politica; l'esame di Diritto internazionale e di Organizzazione internazionale prima di quello di Diritto costituzionale; l'esame di Diritto amministrativo prima di quello di Diritto costituzionale e di Diritto processuale civile e l'esame di Diritto fallimentare prima di quello di Diritto processuale civile".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 49. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-30;1490#art-1