Art. 1
In vigore dal 23 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 121. - La parte relativa agli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia è abrogata e sostituita dalla seguente:
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1° Anno:
Elementi di genetica e di eugenica;
Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile: endocrinologia;
Fisiologia ostetrica;
Diagnostica ostetrica;
Clinica ostetrica e ginecologica.
2° Anno:
Tecnica operatoria ostetrica;
Diagnostica ginecologica;
Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico e ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
Clinica ostetrica e ginecologica.
3° Anno:
Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
Puericoltura prenatale;
Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
Tecnica operatoria ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica.
4° Anno:
Puericoltura post-natale e malattie del neonato;
Medicina legale applicata alla specialità;
Diagnostica Roentgen, radioterapia in ostetrica e ginecologia;
Clinica ostetrica e ginecologia (esame alla fine del 4° anno);
Urologia ginecologica;
Chirurgia addominale extra-genitale.
Nello stesso articolo il penultimo comma è così modificato: "Per tali conferenze è obbligatoria la frequenza".
Gli articoli 124 e 125 relativi alla Scuola di specializzazione in Oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
Scuola di specializzazione in Oculistica
Art. 124. - La Scuola ha la durata di quattro anni.
Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque.
Art. 125. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia e istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, edottometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea, della sclera).
3° Anno:
1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'urea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare;
3) Affezioni O.R.L. e occhio;
4) Tecnica operatoria - 1ª parte.
4° Anno:
1) Neuroftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali;
4) Tecnica operatoria - 2ª parte;
5) Tesi di specializzazione.
Art. 126. - Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso.
Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.
Art. 199. - All'elenco degli insegnamenti del secondo anno della Scuola di specializzazione in Oncologia sono aggiunti i seguenti:
"Diagnosi e terapia dei tumori cutanei";
"Diagnosi e terapia dei tumori del cavo orale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 25. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-30;1451#art-1