Art. 1

In vigore dal 23 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 121. - La parte relativa agli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia è abrogata e sostituita dalla seguente: Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 1° Anno: Elementi di genetica e di eugenica; Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile; Fisiologia dell'apparato genitale femminile: endocrinologia; Fisiologia ostetrica; Diagnostica ostetrica; Clinica ostetrica e ginecologica. 2° Anno: Tecnica operatoria ostetrica; Diagnostica ginecologica; Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico e ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica); Clinica ostetrica e ginecologica. 3° Anno: Anatomia patologica ostetrica e ginecologica; Istologia normale e patologica nel campo della specialità; Puericoltura prenatale; Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico; Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico; Tecnica operatoria ginecologica; Clinica ostetrica e ginecologica. 4° Anno: Puericoltura post-natale e malattie del neonato; Medicina legale applicata alla specialità; Diagnostica Roentgen, radioterapia in ostetrica e ginecologia; Clinica ostetrica e ginecologia (esame alla fine del 4° anno); Urologia ginecologica; Chirurgia addominale extra-genitale. Nello stesso articolo il penultimo comma è così modificato: "Per tali conferenze è obbligatoria la frequenza". Gli articoli 124 e 125 relativi alla Scuola di specializzazione in Oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione. Scuola di specializzazione in Oculistica Art. 124. - La Scuola ha la durata di quattro anni. Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque. Art. 125. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia e istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, edottometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Anatomia patologica oculare; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea, della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'urea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma); 2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare; 3) Affezioni O.R.L. e occhio; 4) Tecnica operatoria - 1ª parte. 4° Anno: 1) Neuroftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali; 4) Tecnica operatoria - 2ª parte; 5) Tesi di specializzazione. Art. 126. - Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato. Art. 199. - All'elenco degli insegnamenti del secondo anno della Scuola di specializzazione in Oncologia sono aggiunti i seguenti: "Diagnosi e terapia dei tumori cutanei"; "Diagnosi e terapia dei tumori del cavo orale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 25. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-30;1451#art-1

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