Art. 1

In vigore dal 30 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta, la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: Diritto comune; Diritto tributario. Art. 25. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Chemioterapia; Istochimica normale e patologica; Ottica, fisiologica. Gli articoli 82, 83 e 84, relativi all'ordinamento del corso di perfezionamento in Puericoltura sono abrogati e sostituiti con la seguente nuova, denominazione e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in Puericultura Art. 82. - Presso l'Istituto di Puericoltura è istituita una Scuola di specializzazione in Puericoltura. La Scuola ha la durata di due anni, e si propone di conferire la necessaria preparazione teorico-pratica ai laureati in medicina e chirurgia che desiderano dedicarsi alla medicina infantile preventiva. Alla Scuola possono iscriversi un numero massimo di dieci allievi per anno per un totale complessivo di venti allievi. Per l'iscrizione, esami, pagamenti tasse, ecc., valgono le norme generali di cui agli articoli 57 e 69 precedenti. Art. 83. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Genetica ed embriologia; 2) Anatomia normale dalla nascita al termine dell'accrescimento; 3) Puericultura prenatale. Puericultura prenatale e assistenza al neonato; 4) Auxologia; 5) Semeiologia pediatrica; 6) Alimentazione, dietetica e tecnica assistenziale pediatrica. 2° Anno: 1) Psicologia dell'età evolutiva; 2) Igiene e profilassi delle malattie infettive. Igiene scolastica; 3) Assistenza sociale all'infanzia; 4) Elementi di patologia pediatrica. Durante l'anno saranno svolte esercitazioni pratiche di laboratorio e di assistenza all'infanzia. Gli allievi devono assolvere in entrambi gli anni le mansioni di assistente volontario, dovranno assistere alle lezioni ufficiali della materia, alle conferenze ed alle esercitazioni stabilite dal direttore della Scuola, compiendo un ternato nell'Istituto di Puericoltura e presso la Clinica pediatrica secondo i turni stabiliti dal direttore della Scuola stessa. Alla fine di ciascun anno gli allievi sosterranno un esame di profitto ed alla fine del secondo anno anche un esame di diploma. Art. 84. - Agli allievi che abbiano superato l'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specialista in Puericoltura, valido a tutti gli effetti di legge. Il diploma di specializzazione in Puericoltura consente la iscrizione al terzo anno della Scuola di specializzazione in Pediatria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 101. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-30;1336#art-1

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