Art. 1

In vigore dal 28 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta, la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 7. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: Diritto tributario; Sociologia. Art. 8, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che l'esame di "Istituzioni di diritto privato" è propedeutico anche nei confronti di quelli di "Diritto amministrativo" e di "Diritto fallimentare". Art. 24. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere l'insegnamento di "Lingua serbo-croata" muta denominazione in quella di "Lingua e letteratura serbocroata". Art. 28. - All'elenco degli istituti annessi alla Facoltà di Economia e commercio è aggiunto il seguente: "Seminario di studi matematici e finanziari". Art. 160. - L'ordinamento della scuola di specializzazione in oculistica della durata di tre anni è abrogato e sostituito dal seguente della durata di anni quattro: La scuola ha la durata di quattro anni. Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di sedici. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi d'indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, estimi elettrofunzionali, radiologia); 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Anatomia patologica oculare; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio, della sua totalità e dell'orbita, glaucoma); 2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica; 3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 4) Tecnica operatoria, la parte. 4° Anno: 1) Neuroftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria, 2ª parte; 5) Tesi di specializzazione. Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti oltre a presentare una dissertazione scritta ed à sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 74. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-29;1327#art-1

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