Art. 1
In vigore dal 28 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta, la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Diritto tributario;
Sociologia.
Art. 8, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che l'esame di "Istituzioni di diritto privato" è propedeutico anche nei confronti di quelli di "Diritto amministrativo" e di "Diritto fallimentare".
Art. 24. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere l'insegnamento di "Lingua serbo-croata" muta denominazione in quella di "Lingua e letteratura serbocroata".
Art. 28. - All'elenco degli istituti annessi alla Facoltà di Economia e commercio è aggiunto il seguente:
"Seminario di studi matematici e finanziari".
Art. 160. - L'ordinamento della scuola di specializzazione in oculistica della durata di tre anni è abrogato e sostituito dal seguente della durata di anni quattro:
La scuola ha la durata di quattro anni.
Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di sedici.
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
1) Semeiotica oculare e mezzi d'indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, estimi elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio, della sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria, la parte.
4° Anno:
1) Neuroftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria, 2ª parte;
5) Tesi di specializzazione.
Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso.
Alla fine del corso gli iscritti oltre a presentare una dissertazione scritta ed à sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 74. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-29;1327#art-1