Art. 1
In vigore dal 26 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con regio decreto 16 ottobre 193°, n. 2081 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592:
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 14. - L'insegnamento fondamentale di "Complementi di matematica" è soppresso e sostituito con quello di "Metodi matematici per le applicazioni".
L'insegnamento fondamentale di (Lingua straniera" (biennale) viene mutato in quello di "Lingua inglese") (triennale). Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in Discipline nautiche è aggiunto quello di "Macchine marine". Nello stesso articolo è soppressa il penultimo Comma.
L'art. 15, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Discipline nautiche e modificato nel senso che gli insegnamenti di e "Complementi di matematica" e di "Lingua straniera" (biennale) vengono sostituiti in quelli di "Metodi matematici per le applicazioni" e di Lingua inglese (biennio) e inoltre viene aggiunto la propedeuticità dell'esame di Navigazione aerea nei confronti dell'esame di Assistenza al volo e controllo del traffico aereo
Art. 16. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, e per i corsi biennali, gli esami vengono sostenuti alla, fine di ciascun anno o al termine del biennio ad eccezione dell'esame di Lingua inglese, che deve obbligatoriamente essere sostenuto alla fine di ciascun anno".
Art. 18. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di Scienze nautiche è aggiunto l'istituto di "Geodesia ed idrografia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 72. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-29;1316#art-1