Art. 3
In vigore dal 19 dic 1965
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1965
SARAGAT
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 66. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-29;1303#art-3