Art. 1

In vigore dal 19 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1.927, n. 2788 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 18. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono soppressi quelli di "Economia montana e forestale" e di "Diritto della navigazione". Nello stesso elenco sono aggiunti quelli di "Diritto fallimentare"; "Sociologia generale" e "Tecnologia dei cicli produttivi". Art. 19, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Economia e commercio è modificato nel senso che è aggiunto il seguente nuovo comma: "Gli esami di Ragioneria generale ed applicata (1ª e 2ª prova), Economia politica (1ª e 2ª prova) Statistica (la prova) debbono precedere l'esame di "Tecnica industriale e commerciale). Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Radiobiologia; Patologia ostetrica e ginecologica; Chirurgia pediatrica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 68. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-27;1302#art-1

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