Art. 1
In vigore dal 15 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 412, 413, 414 e 415, relativi all'ordinamento della Scuola di perfezionamento in Oculistica, con durata di anni tre, sono abrogati e sostituiti dai seguenti che portano la durata della Scuola ad anni quattro.
Scuola di perfezionamento in Clinica oculistica
Art. 412. - Il corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in Oculistica ha la durata di quattro anni.
Art. 413. - Il numero massimo degli iscritti al 1 anno non può essere superiore a otto.
Art. 414. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1° Anno:
1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di Embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di Ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
1) Semeiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare. Terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattia delle palpebre e della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
1) Patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea della, retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria (1ª parte).
4° Anno:
1) Neuroftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria (2ª parte);
5) Tesi di specializzazione.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola vengono integrati mediante conferenze, esercizi diagnostici ed operativi.
Art. 415. - Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie alla fine di ogni anno, secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della Scuola.
L'esame di diploma si svolge con le norme dell'articolo 398.
Dopo l'art. 601, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Tecnologie alimentari.
Scuola di specializzazione in Tecnologie alimentari
Art. 602. - La Scuola di specializzazione in Tecnologie alimentari ha lo scopo di preparare i tecnici qualificati per la direzione delle industrie alimentari e per i laboratori di controllo di prodotti alimentari.
Art. 603. - La Scuola di specializzazione in Tecnologie alimentari ha sede nell'Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica, il cui direttore è di diritto anche direttore della Scuola.
Art. 604. -- La durata del corso è di due anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in Farmacia, in Chimica ed in Scienze biologiche.
Art. 605. - Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di 45 in ogni anno di corso, suddiviso in 15 per ciascun tipo di laurea.
So il numero delle domande è eccedente, la scelta verrà fatta in base al voto di laurea.
Se nell'ambito dei posti per un tipo di laurea vi siano dei posti disponibili, tale disponibilità viene ripartita fra gli aspiranti in eccedenza, muniti degli altri tipi di laurea.
Art. 606. - Le materie di insegnamento con relative esercitazioni pratiche sono le seguenti:
Per i laureati in Farmacia
1° Anno:
1) Chimica bromatologica I;
2) Chimica delle sostanze organiche naturali;
3) Microbiologia ed enzimologia industriale;
4) Analisi strumentale;
5) Industrie alimentari fondamentali;
6) Igiene alimentare.
2° Anno:
7) Chimica delle fermentazioni;
8) Impianti per industrie alimentari;
9) Industrie degli alimenti conservati;
10) Chimica bromatologica II;
11) Chimica degli additivi e conservazioni degli alimenti;
12) Ispezioni nelle industrie alimentari.
Per i laureati in Chimica
1° Anno:
1) Anatomia e fisiologia umana;
2) Chimica biologica;
3) Chimica bromatologica I;
4) Analisi strumentale;
5) Microbiologia ed enzimologia industriale;
6) Industrie alimentari fondamentali.
2° Anno:
7) Igiene alimentare;
8) Chimica delle fermentazioni;
9) Impianti per industrie alimentari;
10) Chimica bromatologica II;
11) Industrie degli alimenti conservati;
12) Chimica degli additivi e conservazione degli alimenti;
13) Ispezioni nelle industrie alimentari.
Per i laureati in Scienze biologiche
1° Anno:
1) Analisi qualitativa;
2) Analisi quantitativa;
3) Chimica bromatologica I;
4) Analisi strumentale;
5) Chimica delle sostanze organiche naturali;
6) Microbiologia ed enzimologia industriale;
7) Industrie alimentari fondamentali.
2° Anno:
8) Igiene alimentare;
9) Chimica delle fermentazioni;
10) Impianti per industrie alimentari;
11) Industrie degli alimenti conservati;
12) Chimica bromatologica II;
13) Chimica degli additivi e conservazione degli alimenti;
14) Ispezione nelle industrie alimentari.
Non è ammessa la convalida di qualsiasi esame superato nel corso per la laurea.
Art. 607. - Gli iscritti alla Scuola sono obbligati a frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche e le eventuali visite alle industrie di prodotti alimentari.
Art. 608. - Per conseguire il diploma di specialista in tecnologie alimentari, i candidati dovranno aver superato gli esami su tutte le materie prescritte ed un esame finale consistente nella discussione su una dissertazione scritta preferibilmente a carattere sperimentale.
Art. 609. - A coloro che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specialista in Tecnologie alimentari.
Art. 610. - Il Consiglio della Scuola è costituito dal preside della Facoltà di farmacia, dal direttore della Scuola e da tutti i professori che svolgono i corsi di insegnamento. La Commissione di diploma è costituita da sette membri designati dal Consiglio della Scuola fra i professori incaricati dei vari corsi di insegnamento.
Art. 611. - La Scuola è autorizzata ad accettare ed utilizzare per il suo funzionamento contributi offerti da enti, da industrie o da privati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 59. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-27;1299#art-1