Art. 1
In vigore dal 14 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1817 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938; n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati 6 ulteriormente modificato come appresso:
Art. 47. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio e aggiunto quello di "Diritto della sicurezza sociale".
Art. 51, relativo agli istituti appartenenti alla Facoltà di economia e commercio è così modificato:
"Appartengono alla Facoltà i seguenti istituti:
Istituto di Economia e politica economica;
Istituto di Storia economica;
Istituto di Economia e politica agraria;
Istituto di Diritto privato;
Istituto di Diritto pubblico;
Istituto di Statistica e ricerca operativa;
Istituto di Matematica;
Istituto di Ragioneria e tecnica economica;
Istituto di Merceologia;
Istituto di Lingue straniere;
Biblioteca della Facoltà".
Art. 356, è modificato nel senso che l'ordinamento della Scuola di specializzazione in Oculistica della durata di tre anni è abrogato e sostituito dal seguente della durata di anni quattro.
Scuola di specializzazione in Oculistica (durata del corso anni quattro):
1° Anno:
1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di Embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di Biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di Ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.
2°Anno:
1) Semeiotica oculare, e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Nozioni di Patologia generale e di anatomia patologica in rapporto all'oftalmologia;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio della sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
3) Tecnica operatoria ed anestesiologia (la parte).
4° Anno:
1) Neuroftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria (2ª parte);
Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque.
Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso.
Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 354, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 61. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-27;1297#art-1