Art. 1
In vigore dal 8 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 P successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta di Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - All'Istituto di Diritto pubblico sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari previsti per il corso di laurea in Giurisprudenza:
Diritto tributario;
Diritto pubblico generale;
Sociologia giuridica;
Giustizia amministrativa.
Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di:
102) Fonetica sperimentale.
Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di:
27) Fonetica sperimentale.
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere (indirizzi europeo ed orientale) è aggiunto quello di "Fonetica sperimentale".
Art. 63, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che "L'istituto di studi del Medio ed Estremo oriente" cambia denominazione in quello di "Istituto di studi dell'India e dell'Asia orientale".
Art. 87, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze e matematiche, fisiche e naturali l'Istituto di disegno è soppresso.
Art. 239, relativo alla Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale è abrogato e sostituito dal seguente: "La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 56. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-27;1280#art-1