Art. 1
In vigore dal 9 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, col quale sono stati stabiliti i vigenti programmi didattici per le scuole elementari;
Veduta la legge 19 luglio 1961, n. 1012, concernente la disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste;
Veduto l'art. 4 della citata legge n. 1012, col quale e disposto che i programmi d'insegnamento per le scuole in lingua slovena sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, n. 478, istitutivo delle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena in applicazione della citata legge n. 1012;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Sono approvati i programmi didattici per le scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena annessi al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.
I predetti programmi entrano in vigore dal 1 ottobre 1965.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 51. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-08;1287#art-1