Art. 2
In vigore dal 5 dic 1965
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1995
SARAGAT
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 29. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-08;1265#art-2