Art. 12

In vigore dal 22 ott 1966
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1758#art-12

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