Art. 11
In vigore dal 21 ott 1966
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per i conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine delle scuole di cui alla lettera a) dell', gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.
Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente , gli alunni conseguono un attestato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1756#art-11