Art. 11

In vigore dal 21 ott 1966
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per i conseguimento del diploma di qualifica. Al termine delle scuole di cui alla lettera a) dell', gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato. Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente , gli alunni conseguono un attestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1756#art-11

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