Art. 2

In vigore dal 20 ott 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: riparatore di automezzi (triennale); congegnatore meccanico n. 2 sezioni (triennale). 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettromeccanico n. 3 sezioni (triennale); elettricista installatore b. t. (triennale); radioriparatore n. 3 sezioni (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1754#art-2

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