Art. 22

In vigore dal 19 ott 1966
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 47.600.000; 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i contributi degli alunni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1753#art-22

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