Art. 2
In vigore dal 16 ott 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
congegnatore meccanico (triennale).
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettromeccanico (triennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1749#art-2