Art. 2

In vigore dal 16 ott 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale Idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: congegnatore meccanico (triennale). 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista b. t. (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1747#art-2

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