Art. 14

In vigore dal 13 ott 1966
L'istituto è dotato di personalità giuridica 8 di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; un rappresentante del Comune; un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1742#art-14

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