Art. 1

In vigore dal 13 ott 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1965 è istituita in Milano una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio. A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale "Daniele Marignoni" di Milano è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati. Sempre a decorrere dal 1 ottobre 1965, la scuola tecnica commerciale statale di Sesto San Giovanni è trasformata in scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale "Marignoni" di Milano, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1741#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo