Art. 2

In vigore dal 12 ott 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio. Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per: addetto alla segreteria di azienda (triennale); applicato ai servizi amministrativi (biennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1740#art-2

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