Art. 2
In vigore dal 9 ott 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
applicato ai servizi amministrativi (biennale);
stenodattilografo (biennale);
addetto alla contabilità d'azienda (triennale) 2 sezioni;
addetto alla segreteria d'azienda (triennale) 3 sezioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1738#art-2