Art. 18

In vigore dal 9 ott 1966
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonché tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di lo grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1737#art-18

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