Art. 1

In vigore dal 6 ott 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1965 è istituita in Venezia una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio. A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale "Vendramin Carner" di Venezia è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1732#art-1

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