Art. 1
In vigore dal 5 ott 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1965 è istituita in Torino una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.
A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale "B. L. Lagrange" di Torino è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati. Sempre dal 1 ottobre 1965 la scuola tecnica commerciale statale di Chieri e la scuola tecnica commerciale statale "Valperga di Caluso" di Torino sono trasformate in scuole professionali coordinate con l'Istituto professionale per il commercio "B. L. Lagrange" di Torino, salvo il funzionamento ad esaurimento dei corsi già iniziati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1730#art-1