Art. 3

In vigore dal 4 ott 1966
Presso l'istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; d) corsi preparatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1728#art-3

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