Art. 1
In vigore dal 7 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 26 settembre 1930;
Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
Visto il regio decreto 31 luglio 1943, n. 687, convertito nella legge 5 marzo 1919, n. 178;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
È concesso al Raggruppamento squadroni del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'uso della Bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1965
SARAGAT
TAVIANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 37. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-28;1272#art-1