Art. 1

In vigore dal 5 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso; Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Esegesi delle fonti del diritto romano; Antropologia criminale. La denominazione dell'insegnamento complementare di "Ordinamento giuridico della regione sarda" è cambiata in quella di "Diritto pubblico regionale". Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di "Fisiopatologia vegetale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 20. - VILLA
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