Art. 1

In vigore dal 28 nov 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 20 ottobre 1940, n. 1963 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 13. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: 11) Introduzione alle scienze giuridiche. Art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di: 15) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli; 16) Economia aziendale; 17) Sociologia; 18) Diritto privato comparato; 19) Econometria; 20) Economia del credito; 21) Storia delle dottrine economiche. Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di: 13) Storia della filosofia moderna e contemporanea. Art. 52. - Il terz'ultimo comma relativo al corso di laurea in Matematica è abrogato e sostituito dal seguente: "L'insegnamento fondamentale per l'indirizzo didattico di Matematiche complementari I e II comporta due esami distinti al termine di ogni singolo corso". Art. 54. - Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica viene aggiunto il seguente comma: "Gli insegnamenti fondamentali di " Chimica generale I e II ", " Istituzioni di matematiche I e II", " Chimica organica I e II ", " Esercitazioni di chimica fisica I e II ", "Chimica fisica I e II " comportano rispettivamente due esami distinti al termine di ogni singolo corso". Art. 55. - Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali viene aggiunto il seguente comma: "Gli insegnamenti fondamentali di " Botanica I e II ", " Zoologia I e II ", " Fisiologia generale I e II" comportano rispettivamente due esami distinti al termine di ogni singolo corso". Art. 56. - Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche viene aggiunto il seguente comma: "L'insegnamento fondamentale di " Fisiologia generale I e II " comporta due esami distinti al termine di ogni singolo corso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 6. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-28;1224#art-1

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