Art. 1
In vigore dal 28 nov 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n: 2229 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1038, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità, accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 199, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia.
Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia
Art. 200. - Presso la clinica ortopedica dell'Università è istituita la scuola di specializzazione in Clinica ortopedica e traumatologica che è posta sotto in direzione del titolare di Clinica ortopedica e dispone delle attrezzature e dei laboratori della Clinica ortopedica. La scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia conferisce il diploma di specialità in clinica ortopedica e traumatologica.
Art. 201. - Gli anni di studio necessari per conseguire il diploma sono tre. Alla scuola saranno ammessi n. 15 aspiranti.
Art. 202. - Nei tre anni di studio è fatto obbligo dell'internato nella Clinica ortopedica. L'internato obbliga l'aspirante a presenziare alle visite quotidiani degli ammalati, all'ambulatorio, agli atti operativi, ad eseguirli ed a frequentare i laboratori di ricerche radiologiche ed istologiche.
Art. 2011. - Le materie d'insegnamento durante i tre anni sono quelle indicate qui di seguito, tutte obbligatorie ai funi della frequenza e dell'esame:
1) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
2) Fisiologia dell'apparato locomotore;
3) Anatomia patologica dell'apparato locomotore;
4) Patologia delle lesioni, deformità, malattie del sistema locomotorio;
5) Terapia fisica;
6) Neuropatologia del sistema locomotore;
7) Pediatria ortopedica;
8) Fondamenti di radiologia medica;
9) Semeiologia e radiodiagnostica ortopedica e traumatologica;
10) Clinica ortopedica e traumatologica;
11) Corso teorico-pratico di operazioni ortopediche e di traumatologia;
12) Corso teorico-pratico di apparato-terapia ortopedica e traumatologica;
13) Infortunistica.
Art. 204. - L'esame di profitto è diviso in due gruppi:
1° gruppo: materie indicate ai numeri: 1), 2), 3), d), 7), 9), 10), 11) e 12);
2° gruppo: materie indicate ai numeri: 5), 6), 8) e 13).
Gli allievi sono esaminati sul 1° gruppo alla fine del primo biennio, sul 20 prima dell'esame di diploma.
L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su di un argomento approvato preventivamente dalla Direzione della scuola.
Art. 205. - La Commissione di esame e di diploma viene nominata secondo le norme vigenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 2. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-28;1223#art-1