Art. 1

In vigore dal 28 nov 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Venduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1910, n. 1904 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per là pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 132. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: "Chimica inorganica superiore", "Stereochimica" e "Scienza dei materiali". Art. 135. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti quelli di: "Chimica inorganica superiore", "Stereochimica" e "Scienza dei materiali". Art. 141. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: "Fisica molecolare", "Teoria dei campi", "Storia della scienza", (Fisica delle basse temperature", "Elettromagnetismo" e "Radiobiologia". Art. 152. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: 24) Paleontologia dei vertebrati; 25) Embriologia degli invertebrati; 26) Paleontologia umana. Art. 156. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: 21) Embriologia degli invertebrati; 22) Chimica fisica. L'art. 157, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "o) in cinque prove pratiche orali di Zoologia, Botanica, Anatomia comparata, Istologia ed Embriologia e Fisiologia generale. Queste prove pratiche precedono quelle delle lettere a) e b) e. Art. 160, relativo al corso di laurea in Scienze geologiche dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "L'insegnamento di Fisica sperimentale comporta due esami distinti alla fine del 1° e del 2° anno di corso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 8. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-28;1222#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo