Art. 1
In vigore dal 26 nov 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Diritto pubblico comparato;
Diritto processuale amministrativo.
Art. 10, relativo alle propedeuticità di iscrizione e frequenza nel corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che è soppresso il vincolo di propedeuticità tra il Diritto processuale civile ed il Diritto internazionale.
Art. 52. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Storia dell'arte contemporanea;
Storia dello spettacolo;
Storia della miniatura e delle arti minori;
Storia dell'architettura e urbanistica;
Archeologia cristiana;
Antropologia culturale.
Art. 53 - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e aggiunto quello di "Etnologia".
Art. 58. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di:
Storia dell'arte contemporanea;
Storia dello spettacolo;
Storia della miniatura e delle arti minori;
Lingue e letterature scandinave.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 142. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-28;1209#art-1