Art. 1
In vigore dal 23 nov 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, 6 ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
20) Dottrina generale del processo;
21) Papirologia giuridica;
22) Esegesi delle fonti del diritto italiano;
23) Storia del diritto canonico.
Art. 11. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
11) Diritto parlamentare;
12) Diritto pubblico regionale;
13) Diritto pubblico dell'economia;
14) Criminologia.
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche, sono aggiunti quelli di:
13) Farmacologia;
14) Radiobiologia.
Gli articoli 74 e 75, relativi alla scuola di specializzazione in Clinica oculistica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in Clinica oculistica
Art. 73. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è Annessa la scuola di specializzazione in Clinica oculistica.
Art. 74. - La scuola ha la durata di quattro anni.
Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque.
Art. 75. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti: 1° Anno:
1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare; Ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria, la parte.
4° Anno:
1) Neuro-oftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria, 2ª parte;
5) Tesi di specializzazione.
Art. 76. - Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare una dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.
Dopo l'art. 93, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore
Art. 94. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è annessa la scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, cui potranno essere ammessi non più di dieci allievi per ogni anno di corso.
Art. 95. - La scuola è distinta in due diversi corsi:
1) Corso di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, della durata di tre anni;
2) Corso di specializzazione in Cinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia, della durata di due anni, riducibili ad un anno per coloro che siano in possesso del diploma del 10 corso.
Art. 96. - Corso di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore.
MATERIE D'INSEGNAMENTO
1° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Neuropatologia dell'apparato motore;
Anatomia radiologica e radiodiagnostica dello scheletro;
Patologia speciale delle deformità congenite ed acquisite dell'apparato motore (1° corso);
Clinica ortopedica e traumatologica (1° corso);
Tecnica degli apparecchi gessati (1° corso).
2° Anno:
Patologia speciale delle deformità congenite ed acquisite dell'apparato motore (2° corso);
Clinica ortopedica e traumatologica (2° corso);
Tecnica degli apparecchi gessati (2° corso);
Fisioterapia e studio della protesi (1° corso).
3° Anno:
Clinica ortopedica e traumatologica (3° corso);
Tecnica degli apparecchi gessati (3° corso);
Fisioterapia e studio delle protesi (2° corso).
Al termine del corso viene rilasciato il diploma di specializzazione in Ortopedia e traumatologia.
Art. 97. - Corso di specializzazione in Cinesiterapia, Fisioterapia, riabilitazione e ginnastica in ortopedia.
MATERIE D'INSEGNAMENTO
1° Anno:
Rapporti tra lesioni ortopediche, traumatologiche e rieducazione funzionale (1° corso);
Anatomia funzionale dell'apparato motore;
Cure con radiazioni (1° corso);
Cure elettriche (1° corso);
Balneoterapia, idroterapia e lutoterapia;
Climatoterapia;
Massoterapia (1° corso);
Terapia del movimento e meccanoterapia (1° corso);
Rieducazione motoria e riabilitazione (1° corso).
2° Anno:
Rapporti tra lesioni ortopediche, traumatologiche, e rieducazione funzionale (2° corso);
Cure elettriche (2° corso);
Massoterapia (2° corso);
Terapia del movimento e meccanoterapia, (2° corso);
Ginnastica medica;
Rieducazione motoria e riabilitazione (2° corso).
Al termine del corso viene rilasciato il diploma di specializzazione in Fisioterapia, Cinesiterapia e riabilitazione dell'apparato motore.
Art. 98. - Gli esami nelle materie con svolgimento pluriennale saranno sostenuti alla fine dell'ultimo anno di corso.
Per quanto altro si riferisce alla scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, si fa riferimento alle norme generali che regolano altre scuole di specializzazione medico-chirurgiche esistenti presso la Facoltà di medicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 130. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-28;1192#art-1