Art. 1

In vigore dal 5 nov 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, Approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di: 1) Radiologia. La denominazione dell'insegnamento complementare di "Anestesiologia" viene mutata in quella di "Anestesiologia e rianimazione". Dopo l'art. 53, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione dell'Istituto di "Anestesiologia e rianimazione" col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 54. - È istituto presso la Facoltà di medicina chirurgia l'Istituto di anestesiologia e rianimazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1965 Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 97. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-28;1158#art-1

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