Art. 1

In vigore dal 5 nov 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute la proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, ulteriormente modificato o come appresso: L'art. 10, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Economia e commercio, è modificato nel senso che l'esame del 1° anno di Economia politica è propedeutico a gli esami di Economia del turismo e di Organizzazione aziendale e l'esame di Tecnica industriale e commerciale è propedeutico all'esame di Organizzazione aziendale. Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Storia dell'Europa orientale". Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Lingua e letteratura anglo-americana" muta denominazione in "Letteratura anglo-americana". all'art. 16, relativo alle modalità di esami del corso di laurea in Lingue e letterature straniere viene aggiunto il seguente comma: "L'insegnamento della Letteratura anglo-americana può essere scelto per la dissertazione scritta e per l'esame di laurea. In tal caso lo studente deve seguire detto insegnamento nel secondo biennio degli studi dopo aver seguito quello di "Lingua e letteratura inglese" nel primo biennio. Lo studente deve sostenere in ambedue gli insegnamenti le prove scritte ed orali previsto per la disciplina quadriennale di lingua e letteratura straniera". Il presente decreto, monito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1965 Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 96. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-28;1157#art-1

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