Art. 1

In vigore dal 31 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 aprile 1957, n. 235; Visto il regolamento per l'esecuzione dalla predetta legge 3 aprile 1957, n. 235, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300; Ritenuta la necessità di modificare l' del predetto regolamento, al fine di incidere tra gli organi dei quali è previsto il prelievo a scopo di trapianto terapeutico anche il rene e le sue parti; Udito il Consiglio superiore di sanità; Udito il Consiglio di Stato; sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Articolo unico. L' del regolamento concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300, è sostituito dal seguente: Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con la legge 2 aprile 1968, n. 519 è ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere: 1) bulbi oculari, loro parti e annessi; 2) reni e loro parti; 3) ossa e superfici articolate; 4) muscoli e tendini; 5) vasi sanguigni; 6) sangue; 7) nervi; 8) cute; 9) midollo osseo; 10) aponeurosi; 11) dura madre; 12) cuore e sue parti; 13) polmoni e loro parti; 14) ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione; 15) vescica ed ureteri; 16) segmenti del canale digerente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 settembre 1965 SARAGAT MORO - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1965 Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 95. - VILLA

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-03;1156#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo