Art. 1
In vigore dal 31 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 aprile 1957, n. 235;
Visto il regolamento per l'esecuzione dalla predetta legge 3 aprile 1957, n. 235, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300;
Ritenuta la necessità di modificare l' del predetto regolamento, al fine di incidere tra gli organi dei quali è previsto il prelievo a scopo di trapianto terapeutico anche il rene e le sue parti;
Udito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il Consiglio di Stato;
sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Articolo unico.
L' del regolamento concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300, è sostituito dal seguente:
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con la legge 2 aprile 1968, n. 519 è ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere:
1) bulbi oculari, loro parti e annessi;
2) reni e loro parti;
3) ossa e superfici articolate;
4) muscoli e tendini;
5) vasi sanguigni;
6) sangue;
7) nervi;
8) cute;
9) midollo osseo;
10) aponeurosi;
11) dura madre;
12) cuore e sue parti;
13) polmoni e loro parti;
14) ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione;
15) vescica ed ureteri;
16) segmenti del canale digerente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 settembre 1965
SARAGAT
MORO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 95. - VILLA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-03;1156#art-1