Art. 1
In vigore dal 22 ott 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, modificato dall' della legge 17 agosto 1941, n. 957;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista, la legge 27 febbraio 1965, n. 49, che approva unitamente allo stato di previsione del Ministero delle finanze, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1965;
Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda, sali di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È autorizzato il prelevamento di L. 350.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali, da versarsi all'Amministrazione dei Monopoli di Stato con imputazione al Cap. 511 "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste" dello Stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1965 e da iscriversi alla competenza, del Cap. 501 "Miglioramento ed ampliamento dei beni immobili, ecc." della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.
Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio 1965.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 56. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-11;1115#art-1