Art. 1
In vigore dal 28 set 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1897, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto il decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, modificato con decreto presidenziale 6 luglio 1964, numero 659, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Roma;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
Il termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, già prorogato col decreto presidenziale 6 luglio 1964, n. 659, di cui alle premesse, e ulteriormente prorogato di ventiquattro mesi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1965
SARAGAT
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 14. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-11;1049#art-1