Art. 1

In vigore dal 26 set 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1670; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 36, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Facoltà di scienze politiche con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Facoltà di scienze politiche Art. 37. - La Facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche. Art. 38. - La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze politiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Dottrina dello Stato; 2) Istituzioni di diritto privato; 3) Istituzioni di diritto pubblico; 4) Diritto amministrativo (biennale); 5) Diritto internazionale: 6) Diritto del lavoro; 7) Diritto costituzionale italiano e comparato; 8) Storia, moderna (biennale) 9) Storia delle dottrine politiche; 10) Storia ed istituzioni dei Paesi afroasiatici; 11) Storia dei trattati e politica internazionale; 12) Geografia politica ed economica; 13) Economia politica; 14) Politica economica e finanziaria; 15) Statistica; 16) Scienza delle finanze; 17) Istituzioni di diritto e di procedura penale. Sono insegnamenti complementari 1) Filosofia del diritto: 2) Diritto pubblico comparato; 3) Diritto pubblico americano; 4) Organizzazione internazionale; 5) Organizzazione economica internazionale; 6) Storia delle istituzioni politiche; 7) Storia dei movimenti sindacali; 8) Storia delle dottrine economiche; 9) Storia dei movimenti e dei partiti politici; 10) Storia contemporanea; 11) Storia e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola; 12) Storia e Istituzioni dei Paesi dell'Europa orientale; 13) Demografia; 14) Scienza politica; 15) Scienza dell'amministrazione; 16) Sociologia; 17) Sociologia del lavoro e dell'industria; 18) Sociologia rurale; 19) Psicologia; 20) Psicologia sociale; 21) Contabilità generale e degli enti pubblici. Art. 39. - Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di scienze politiche. Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese, o la tedesca; per altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari. Art. 40. - All'inizio del 4° anno di corso lo studente deve depositare nella segreteria il titolo della dissertazione di laurea concordata con uno dei docenti della Facoltà, sia che si tratti di materia fondamentale, sia che si riferisca a materia complementare tra quelle elencate all'art. 38. Sulla dissertazione scritta si svolgerà una discussione atta a comprovare la capacità del candidato. La Commissione è composta di 11 membri, essendo relatori oltre il professore di cui sopra un altro docente di materia affine della Facoltà. La discussione della tesi è integrata da quella di una o più tesine concernenti materie di gruppo diverso. Art. 41. - Il Consiglio di Facoltà predispone all'inizio di ogni anno accademico il piano degli studi consigliato. Lo studente può tuttavia con la approvazione del preside, variare tale piano. Art. 42. - Coloro che sono in possesso di altra laurea o diploma di studi superiori, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica, sono ammessi dal Consiglio di Facoltà, a un anno di corso da stabilirsi caso per caso. In tali casi il Consiglio di Facoltà indica allo studente il piano di studi da ulteriormente seguire. Art. 43. - Gli studenti per la laurea in scienze politiche non possono sostenere gli esami di Diritto amministrativo, Diritto internazionale, Diritto del lavoro, Diritto costituzionale italiano e comparato o di altro insegnamento di diritto positivo scelto in diversa Facoltà, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di Diritto privato e di istituzioni di Diritto pubblico; nè l'esame di Politica economica e finanziaria o di altro insegnamento economico finanziario scelto in diversa Facoltà, se non abbiano superato l'esame di economia politica; nè l'esame di insegnamenti statistici scelti in diversa Facoltà, se non abbiano superato l'esame di statistica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1965 Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 106. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-27;1044#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo