Art. 2
In vigore dal 12 ago 1965
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 agosto 1965.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 luglio 1965
SARAGAT
MORO - RUSSO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 16. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-22;875#art-2