Art. 2

In vigore dal 12 ago 1965
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 agosto 1965. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 luglio 1965 SARAGAT MORO - RUSSO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 16. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-22;875#art-2

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