Art. 1

In vigore dal 31 ott 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le note in data 22 maggio 1965, con le quali il medico provinciale di Venezia propone la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i seguenti Comuni di quella Provincia: Jesolo (già Cavazuccherina), contenuta nel regio decreto 14 giugno 1903, n. 255, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1951, n. 945; Musile di Piave (già Musile), Quarto d'Altino (già San Michele del Quarto), contenute nello stesso regio decreto 14 giugno 1903, n. 255; Concordia Sagittaria, Mira, San Michele al Tagliamento (comprese le frazioni ricevute da Caorle e dichiarate con lo stesso regio decreto), Santo Stino di Livenza (dichiarato Santo Stino), contenute nel regio decreto 10 agosto 1901, n. 477 e per Mira modificate con il regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721 e decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1038; Cona, contenuta nel regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721; Visti i succitati decreti di dichiarazione e di rettifica; Visti i pareri espressi in merito dal Consiglio provinciale di sanità di Venezia nella seduta del 20 aprile 1965; Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i seguenti Comuni della provincia di Venezia: Jesolo (già Cavazuccherina), contenuta nel regio decreto 14 giugno 1903, n. 255 e decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1951, n. 945; Musile di Piave (già Musile), Quarto d'Altino (già San Michele del Quarto), contenute nello stesso regio decreto 14 giugno 1903, n. 255; Concordia Sagittaria, Mira (esclusa la parte di territorio ceduta al comune di Venezia), San Michele al Tagliamento (comprese le frazioni ricevute da Caorle e dichiarate con lo stesso regio decreto), Santo Stino di Livenza (nel decreto riportato Santo Stino), contenute nel regio decreto 1 agosto 1904, n. 477 ed anche dal regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721 e decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1038 per Mira; Cona, contenuta nel regio decreto 11 settembre 1924, n. 1721, sono revocate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1965 SARAGAT MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1965 Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 89. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-21;1134#art-1

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