Art. 1

In vigore dal 26 set 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 73, 74, 75 e 76 relativi al nuovo ordinamento della Scuola di specializzazione in Pediatria, sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo ordinamento: Scuola di specializzazione in Pediatria Art. 73. - La Scuola ha la durata di tre anni. Art. 74. - Le materie d'insegnamento sono: 1° Anno: Elementi di embriologia. Anatomia normale e morfologia dell'età evolutiva; Fisiologia del bambino; Alimentazione e ricambio nell'età evolutiva; Fisiopatologia del neonato (maturo, prematuro, e postmaturo); Semeiotica e tecnica diagnostica pediatrica (biennale); Clinica e terapia delle malattie del neonato e del lattante; Puericoltura, igiene e profilassi individuale e collettiva nell'infanzia; 2° Anno: Patologia, clinica e terapia delle malattie del bambino (biennale); Semeiotica e tecnica diagnostica pediatrica (biennale); Anatomia patologica infantile; Nozioni di ortopedia pediatrica; Nozioni di chirurgia infantile; Nozioni di otorinolaringoiatria infantile; Nozioni di odontoiatrica infantile; 3° Anno: Patologia, clinica e terapia delle malattie del bambino (biennale); Ematologia infantile; Nozioni di neuropsichiatria infantile; Nozioni di dermatologia infantile; Malattie oculari dell'infanzia; Elementi di diagnostica microbiologica e parassitologica; Nozioni di diagnostica radiologica nell'infanzia; Nozioni di psicologia e igiene mentale dell'età evolutiva; Nozioni di medicina scolastica; Compiti sociali della pediatria. Art. 75. - Il numero massimo degli iscritti è fissato in venti allievi. Art. 76. - Durante i tre anni saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche e di laboratorio. Gli allievi compiranno un internato nella Clinica pediatrica secondo turni stabiliti dal direttore della Scuola. Alla fine di ciascun anno gli allievi sosterranno un esame di profitto ed alla fine del terzo anche un esame di diploma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1965 Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 103. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-12;1043#art-1

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