Art. 1
In vigore dal 11 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124;
Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;
Visto l' della legge 14 aprile 1957, n. 251;
Visto l' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962;
Visto il decreto presidenziale 24 aprile 1965, n. 697, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio successivo, col quale è stata approvata la tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Considerato che il distretto notarile di Massa è stato riunito a quello di La Spezia con capoluogo in questo ultimo Comune;
Ritenuta la necessità di procedere alla soppressione dell'Archivio notarile distrettuale di Massa e al successivo trasferimento a quello di La Spezia;
Ritenuta altresì l'opportunità di disporre che, fino a quando non sarà possibile effettuare il deposito di tutti i documenti nell'Archivio notarile distrettuale di La Spezia, quello di Massa continui a funzionare per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
L'Archivio notarile distrettuale di Massa è soppresso a decorrere dal 1 agosto 1965 e sostituito da quello di La Spezia. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'Archivio notarile distrettuale di La Spezia, quello di Massa continuerà a funzionare con la denominazione di Archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1965
SARAGAT
REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 116. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-01;864#art-1