Art. 1
In vigore dal 29 ott 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, no mero 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 80 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute la proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche, proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.
Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
"Storia contemporanea;
Paleografia e diplomatica;
Storia della filosofia medioevale"
Art. 40. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di "Storia della filosofia medioevale".
Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Letteratura anglo-americana".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 61. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-01;1125#art-1