Capo IV

Art. 27

In vigore dal 28 ott 1965
La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro. Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in denaro, sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui 6 obbligato ai termini del presente titolo, è punito con l'ammenda sino a lire quattrocentomila. Le compagnie portuali previste nell' hanno il diritto di rivalsa nei confronti delle persone o degli enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono compiute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-27

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