Capo VIII
Art. 145
In vigore dal 23 apr 1981
Le prestazioni assicurative sono dovute:
a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi - con le loro conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento;
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno.
Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza del 2 - 15 aprile 1981 n. 64(in G.U. 1a s.s. 22.04.1981 n. 111) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 145 lett. a) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilita' permanente superiore al 20, anziche' al 10."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-145