Disposizioni preliminari

Art. 35

In vigore dal 16 nov 1978
Le dichiarazioni degli operatori dirette a conferire una destinazione doganale alle merci debbono essere redatte in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle finanze, sentito l'Istituto centrale di statistica, sulla base della nomenclatura e delle altre indicazioni statistiche stabilite con i regolamenti delle Comunità europee.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-35

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