Disposizioni preliminari
Art. 35
In vigore dal 16 nov 1978
Le dichiarazioni degli operatori dirette a conferire una destinazione doganale alle merci debbono essere redatte in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle finanze, sentito l'Istituto centrale di statistica, sulla base della nomenclatura e delle altre indicazioni statistiche stabilite con i regolamenti delle Comunità europee.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-35