Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo VI
Art. 60
In vigore dal 2 set 1965
Per quanto riguarda il personale insegnante e non insegnante si fa richiamo alle disposizioni di cui alla legge 24 luglio 1957, n. 756, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-60